Composizione Organi Direttivi
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Impellizzeri Filippo
Vice presidente
Etiopia Vincenzo
Segretario
Colomba Salvatore
Tesoriere
Curiale Simone
Consiglieri
Alcamo Maria Anna
Bevilacqua Clio
Cellura Serena Manuela
Cusumano Bruno Roberto
Di Gregorio Giuseppe Maurizio
Di Liberti Salvatore
Favara Maurizio
Giacalone Salvatore
Sardo Carola
Tortorici Luigi
Virtuoso Enrico
COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente
Membri Effettivi
Agnello Pietro
Li Causi Graziella
Membro Supplente
Reina Valentina
COMMISSIONE D’ALBO INFERMIERI
Presidente
Marchese Maria Caterina
Vice presidente
Segretario
Componenti
Barbulescu Elena Daniela
Virtuoso Enrico Salvatore
Vaccaro Bartolomeo
Macaluso Rosanna
Gucciardo Claudio
Giasone Federica
Fonte Vito
Di Girolamo Vincenzo Massimo
L’ordinamento italiano affida il compito di garantire il corretto esercizio delle professioni intellettuali agli Ordini e ai Collegi professionali. Essi sono in primo luogo organismi a carattere associativo, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica pubblica, costituiti da coloro che, in possesso dei titoli di abilitazione richiesti, svolgono una stessa attività lavorativa di natura intellettuale. In seconda istanza rappresentano l’ente/istituzione di diritto pubblico, dotato di ampia autonomia, al quale lo Stato demanda il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
L’ambito territoriale di competenza degli Ordini è di norma la provincia; la Federazione Nazionale coordina gli Ordini provinciali ed è l’organismo che ha la rappresentanza nazionale degli infermieri italiani.
L’ordinamento delle professioni sanitarie individua quali organi dell’Ordine provinciale:
- l’assemblea degli iscritti all’Albo;
- il Consiglio direttivo;
- gli organi individuali (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere);
- Collegio dei revisori.
L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine ed ha la funzione di eleggere ogni tre anni i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Consiglio direttivo è eletto ogni tre anni ed è composto da un numero di membri che varia in rapporto al numero degli iscritti all’Albo. Ha il compito di
- rappresentare e guidare il gruppo professionale. Il Consiglio è investito di tutti i poteri attribuiti all’Ordine per il governo della professione. Può essere sciolto quando non risulti in grado di funzionare regolarmente; lo scioglimento è disposto con decreto del ministero della Salute, sentito il parere della Federazione nazionale. Le attribuzioni del Consiglio direttivo di ciascun Ordine sono:
- compilare e tenere l’albo degli iscritti all’Ordine e pubblicarlo all’inizio di ogni anno;
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
- designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possono interessare l’Ordine;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all’albo;
- interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra sanitario e persona o Ente a favore dei quali il sanitario abbia prestato la propria opera professionale, procurando la conciliazione delle vertenze o dando il suo parere.
Gli organi individuali sono quattro, vengono eletti dal Consiglio direttivo e rivestono particolare importanza perché ad essi è affidata la conduzione dell’attività quotidiana dell’Ordine e la proposizione al Consiglio direttivo delle linee d’azione e di ogni altra iniziativa.
Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti e svolge tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal regolamento o dal Consiglio e delle quali è tenuto a curare l’esecuzione. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro del Consiglio nazionale.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
Il segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio, che è diretto dal presidente. Cura l’archivio, i verbali delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri e gli altri registri istituiti per legge o per deliberazione del Consiglio. È il responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli iscritti all’albo.
Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa e degli altri valori di proprietà dell’Ordine. Provvede alla riscossione delle entrate e del pagamento dei mandati di spesa nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato dall’assemblea. È pertanto responsabile del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti. Deve tenere i registri per le somme riscosse contro quietanza, di entrata e uscita, dei mandati di pagamento e l’inventario dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell’Ordine.
Il Collegio dei revisori è l’organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell’Ordine. È composto di tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall’assemblea tra gli iscritti nell’Albo non facenti parte del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e al suo interno anch’esso elegge un presidente con il compito di coordinarne l’attività.