OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC)

A seguito della Circolare n. 85/2020 della FNOPI ed in ottemperanza del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, si ribadisce l’obbligo ai professionisti di comunicare il domicilio digitale (PEC).

L’art. 37 c. 7-bis del suddetto decreto-legge prevede che in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere inviata dall’Ordine di appartenenza, “il professionista incorre nella sanzione di sospensione dall’Albo fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC)”.

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