Aggiornamenti sull’obbligo formativo ECM
Novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge 202/2024, che interviene sull’articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Le modifiche riguardano l’assolvimento dell’obbligo formativo per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).
Proroga del termine per il triennio 2020-2022
L’articolo 4, comma 2-bis, della nuova legge ha introdotto due importanti modifiche:
- Proroga della scadenza: Il termine per acquisire i crediti formativi del triennio 2020-2022 è stato esteso al 31 dicembre 2025. Questa proroga posticipa la scadenza precedente del 31 dicembre 2023, offrendo ai professionisti sanitari più tempo per regolarizzare la propria posizione formativa per quel periodo.
- Crediti compensativi: Il triennio 2020-2022 è stato aggiunto ai periodi per i quali è possibile ottenere la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo tramite crediti compensativi, qualora non si siano raggiunti gli obblighi nei termini previsti. Questi crediti, definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, si sommano a quelli già previsti per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.
Testo dell’articolo 5-bis come modificato
Per maggiore chiarezza, di seguito riportiamo il testo aggiornato dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 34/2020:
“I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. Il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.”
Triennio 2023-2025
La scadenza per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2023-2025 rimane fissata al 31 dicembre 2025.